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Connivenza non punibile e concorso di persone nel reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Il concorso di persone nel reato è un istituto generale del diritto penale in forza del quale vengono puniti tutti i compartecipi di un reato, estendendo in tal modo la responsabilità anche a colui che abbia posto in essere una condotta diversa da quella descritta dalla norma incriminatrice. Così, ad esempio, risponderà del delitto di rapina anche colui che abbia soltanto vigilato fuori dalla banca per avvisare dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, poiché con la sua azione concorre alla realizzazione del reato.

È bene precisare che tale azione può concretizzare un aiuto “materiale”, quando consiste in una agevolazione fisica, o un aiuto “morale”, quando determina un rafforzamento dell’altrui proposito criminoso mediante induzione, consiglio, incoraggiamento, ecc.

Accanto alla condotta agevolatrice, occorre – come in tutti i reati – che il soggetto sia cosciente del ruolo del suo comportamento ai fini del raggiungimento del risultato illecito. Riprendendo l’esempio già riferito, il palo è chiaramente cosciente e consapevole che la sua azione è d’aiuto per la riuscita della rapina.

Questa disciplina si applica anche nella detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: si ravvisa il concorso della condotta illecita, laddove il soggetto abbia posto in essere un comportamento tale da aver arrecato un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, alla realizzazione del delitto, anche in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento e il controllo della droga, assicurando all’altro compartecipe, anche solo implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare.

Per cui non occorre che la propria condotta sia legata al fatto tipico da un nesso di stretta necessità, ma è sufficiente che – intervenendo nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva, a livello di contributo materiale o morale – ne abbia effettivamente reso più pronta, facile o grave la realizzazione secondo un giudizio ex post.

Il contributo concorsuale alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, individuato come qualsiasi agevolazione della condotta illecita altrui, corrisponde nella forma materiale, alla detenzione consapevole e volontaria che contribuisce alla realizzazione dell’altrui reato, mentre nella forma psicologica può consistere anche nei soli stimoli, sostegno o rafforzamento del senso di sicurezza nella commissione del reato. Si ha, quindi, un concorso nel reato di detenzione quando l’interessato fornisce, in maniera consapevole e volontaria, un contributo partecipativo tale da concretizzarsi in un aiuto alla realizzazione del reato stesso.

Dal concorso vanno escluse le ipotesi di “mera connivenza” caratterizzate da comportamenti soltanto passivi ovvero dalla presenza casuale sul luogo del delitto, sempre che non sia fornito stimolo o incentivo all’azione o maggior senso di sicurezza all’autore del fatto. È connivente, quindi, il soggetto che assiste passivamente alla perpetrazione di un reato, avendo la possibilità materiale, ma non l’obbligo giuridico, di impedirlo.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la connivenza non punibile postula un comportamento meramente passivo e consapevole di fronte alla realizzazione di una condotta illecita altrui, senza che questa si tramuti in alcun contributo fattivo alla commissione del reato stesso.

Qualora il soggetto si trovi casualmente in un contesto criminoso in ragione di coabitazione o di vincoli professionali o affettivi, ma rimane passivo, seppure consapevole di fronte alla condotta altrui, allora potrà ritenersi estraneo al reato.

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