La coltivazione di sostanza stupefacente
La coltivazione di piante dalle quali si estrae sostanza stupefacente è prevista come reato dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti).
Si è a lungo dibattuto se lo scopo personale della coltivazione potesse far venir meno il reato e, dopo un travagliato iter giurisprudenziale, nel 2019 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio per cui non è punibile la coltivazione che abbia determinati requisiti tali da renderla “inoffensiva”, ossia non pericolosa perché circoscritta al consumo esclusivamente personale del coltivatore (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 12348).
In breve, coltivare non è reato: se la coltivazione ha una minima dimensione; se il tutto si svolge in forma domestica e non in forma industriale; se ricorre la rudimentalità delle tecniche utilizzate; se v’è uno scarso numero di piante; se mancano indici di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti; se quanto prodotto è destinato oggettivamente all’uso personale esclusivo del coltivatore.
Il problema, come si può intuire, è circoscrivere l’esatta portata di questi “requisiti” che presentano una intrinseca elasticità di contenuto, soprattutto in quei casi in cui lo “scarso numero di piante” diventa opinabile.
Ecco allora che la strategia difensiva deve saper intercettare la sensibilità del giudicante e in questo difficile compito – specie se il consumo personale è finalizzato ad un uso terapeutico – occorre far capire che il prodotto estraibile dalle piante sarebbe senza dubbio servito all’uso personale.
Anche i piccoli dettagli possono rilevarsi fondamentali, così come l’intervento del medico che, laddove si tratti di pazienti che per gli alti costi economici del farmaco preferiscono autoprodursi la sostanza, dovrà spiegare quale sia la “dose terapeutica” per giustificare il quantitativo rinvenuto.


Comments are closed