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Aggravante di ebbrezza nell’omicidio stradale

La Cassazione torna sul tema della necessità o meno dell’accertamento di un nesso di derivazione causale tra lo stato di ebbrezza del conducente e la verificazione del sinistro. In altre parole, è necessario che lo stato d’ebbrezza abbia influito nella causazione del sinistro, oppure l’aggravante prevista dall’art. 589-bis, comma 4, c.p., trova applicazione per il solo fatto dell’assunzione?

La Suprema Corte sposa (e conferma) la tesi più rigorosa, affermando che la norma “non riconduce la fattispecie aggravata all’ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell’aggravante”.  

Viene offerta una lettura della norma secondo la quale si è voluto punire più gravemente l’omicidio colposo del conducente ebbro, ancorché lo stato di ebbrezza sia ininfluente sulla causazione del sinistro.

Si tratta, a nostro sommesso avviso, di un indirizzo che finisce per sanzionare una semplice “qualità” dell’imputato in spregio al principio di colpevolezza, per cui si punisce in modo molto più severo il conducente anche se la violazione della regola cautelare non abbia avuto alcuna incidenza causale.

È vero che si tratta di casi rari, dal momento che lo stato di ebbrezza influisce sulla prontezza di riflessi e sulla capacità di reazione del conducente, ma la giustizia è tale se guarda al caso singolo, senza cedere a istanze di politica criminale “populiste”.

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