Diritto all’oblio – art. 64 ter disp. att. c.p.p.
L’art. 64-ter disp. att. c.p.p. attribuisce alla “persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione” la facoltà di “richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento”.
Occorre chiedersi se si tratti di un diritto del prosciolto che impone automaticamente al gestore dei motori di ricerca di provvedere alla deindicizzazione, senza alcun bilanciamento ulteriore di interessi, oppure se persiste la necessità di effettuare un tale bilanciamento tra il diritto dell’istante e l’interesse pubblico.
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta quest’ultima opinione poiché la norma rinvia all’art. 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.), sicché al gestore del motore di ricerca è lasciato un margine di discrezionalità per aderire alla richiesta di deindicizzazione. Pertanto, nel caso di mancato adempimento di quest’ultimo, l’interessato mantiene la facoltà di rivolgersi al Garante della Privacy, preservando così una possibilità di bilanciamento in concreto.
Deve applicarsi, quindi, anche in ipotesi di proscioglimento, la regola generale per cui quando un dato viene inserito legittimamente nel web, esso legittimamente vi permane, fino a che le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione restano attuali; solo quando quelle ragioni presentano un grado di obsolescenza tale che la finalità della raccolta viene meno, sarà possibile domandare l’oscuramento o il suo congelamento.
L’art. 64-ter, del resto, nemmeno presenta carattere realmente innovativo, dal momento che, secondo la giurisprudenza e la prassi costante del Garante, l’esito favorevole del procedimento penale già assurge a parametro rilevante da considerare ai fini della decisone dell’istanza di deindicizzazione.
Essa, poi, limita la tutela agli esiti positivi del procedimento penale (sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione), laddove, invece, il diritto all’oblio – almeno nella forma della deindicizzazione – è già riconosciuto anche all’interessato che, seppur condannato, beneficia della non menzione della sentenza di condanna (cfr. provvedimento del 21 luglio 2022 dello stesso Garante).
Inoltre, il right to be forgotten spetta anche alle persone condannate che abbiano scontato la loro pena (cfr. Cass., SU, n. 19681 del 2019; Corte cost., sent. n. 23 del 2013), a condizione che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo dalla commissione del reato. Né può ragionevolmente negarsi il diritto all’oblio anche a coloro che, seppur mai formalmente indagati e/o imputati, sono stati comunque associati a soggetti coinvolti in un procedimento penale, così da divenire destinatari di un danno connesso al permanere, all’interno della rete internet, di notizie soggettivamente lesive, pur disancorate da qualsivoglia provvedimento liberatorio (proprio in quanto, come detto, mai ufficialmente interessati dal procedimento penale).


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