Infiorescenze di canapa industriale: il rischio legale diventa il rischio di impresa.
Negli ultimi mesi si sono concentrate le attenzioni delle Forze dell’Ordine sulla commercializzazione delle infiorescenze di canapa industriale, oggetto di una precisa volontà politica dell’esecutivo: eliminarle dal mercato perché ritenute stupefacenti.
In realtà, come è noto agli addetti del settore, il divieto di vendita di queste infiorescenze era già stato enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nel 2019, salvo la verifica della concreta efficacia drogante.
Da allora, la giurisprudenza di merito ha sempre ritenuto che basse concentrazioni del principio attivo psicotropo (il THC) non potessero qualificare la sostanza come “stupefacente”. Le isolate pronunce di segno contrario possono ignorarsi nel dover constatare una casistica che conta centinaia di casi di archiviazioni e assoluzioni, spesso accompagnate dalla restituzione della merce anche se, talvolta, con tempistiche incompatibili con la conservazione del prodotto.
Fatto sta che il “settore del fiore” ha continuato a lavorare, pur nelle incertezze e nonostante i continui rischi di sequestri.
Ecco, allora, che con la modifica legislativa dell’aprile 2025, introdotta dal cosiddetto Decreto Sicurezza, il Governo ha voluto “correggere” tale situazione, chiarendo che il divieto è tale a prescindere dalla “concreta efficacia drogante”.
Peccato, però, che determinati principi costituzionali non possono essere ignorati: tra questi vi è quello per cui non può esservi reato se il fatto è “inoffensivo”, e tale è se la vendita di sostanza “stupefacente” si dimostra essere in realtà “non stupefacente”.
Si tratta di una “banale” considerazione giuridica, tanto banale che non v’è stato un solo provvedimento giudiziario, dall’entrata in vigore del Decreto Sicurezza ad oggi, che non abbia, sin da subito, ribadito tale principio.
Eppure, come spesso accade nel nostro Paese, soprattutto quando si parla di “canapa”, le leggi vengono fatte con intento mediatico piuttosto che con raziocinio giuridico (la Legge Fini-Giovanardi, demolita dalla Corte costituzionale, resta un precedente autorevole); tanto che l’effetto del Decreto è stato soltanto quello di dare una nuova spinta ai controlli e ai sequestri e, in qualche caso, anche a carcerazioni, fortunatamente subito annullate dai Tribunali che hanno ribadito il principio per cui, se manca l’efficacia drogante, il fatto non sussiste.
In questo contesto, che non presenta alcuna “novità giuridica” rispetto a quanto accaduto nel settore negli ultimi anni, le conseguenze si avvertono, tuttavia, sul piano materiale: subire il sequestro e, in molti casi, la lunga attesa prima del dissequestro significa per tanti imprenditori essere costretti a non investire nella loro attività e finanche a chiudere.
Si aggiunga, poi, la recente campagna mediatica sui cannabinoidi sintetici, sulla cui pericolosità chiaramente non si discute, ma che nulla hanno a che fare con un prodotto agricolo rispetto al quale, da anni, tutto il settore chiede regole chiare per la sua tutela e per quella del consumatore.
QUALI RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA
In quasi dieci anni, nessuna istituzione (privata o pubblica) ha chiarito i reali effetti del consumo umano delle infiorescenze di canapa industriale. I sostenitori della loro nocività richiamano un parere del Consiglio Superiore di Sanità del 10 aprile 2018 nel quale, sulla base del principio di precauzione, vengono sottolineati una serie di “potenziali rischi” del THC anche a basse concentrazioni, senza tuttavia che in questi anni siano seguiti studi specifici. Si continua a sostenere la nocività delle infiorescenze e a raccomandarne il divieto di vendita sulla base del principio di precauzione, nonostante vi sia stato tutto il tempo per approfondire la questione. Se la “prudenza” si giustifica in attesa di approfondimenti, diventa però ingiustificata e suona, anzi, come una scusa, laddove tali approfondimenti non vengono effettuati a scapito di una filiera importante e nonostante in altri Paesi UE sia consentita la vendita.
Per ora, anzi, a quanto ci risulta, v’è uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Bologna “sul campo” – ossia sperimentando su diversi soggetti il consumo di queste infiorescenze – che non ha rilevato significativi effetti psicomotori su diciotto giovani adulti dopo il consumo di tre sigarette contenenti infiorescenze di cosiddetta cannabis light. Senza contare, poi, che la tossicologia forense “tradizionale” qualifica come “stupefacente” la cannabis se supera la percentuale dello 0,5% di principio attivo (THC).
Sembra allora che con la scusa della “prudenza” e, soprattutto, con la “scusa della droga” – per usare il titolo di un fondamentale libro di Guido Blumir – si voglia perseguitare un settore per puri motivi ideologici, sapendo che il semplice sequestro – a prescindere dall’esito del processo – in molti casi è sufficiente per scoraggiare l’imprenditore ed estirpare il mercato.
TRE CASI EMBLEMATICI
Per toccare con mano la confusione e l’ingiustizia che regna da anni nel settore della filiera dell’infiorescenza, è sufficiente il racconto di tre recentissimi casi giudiziari, emblematici di ciò che accade da anni.
Il primo
Vengono intercettati presso un corriere alcuni colli contenenti infiorescenze di canapa, con all’interno documentazione fiscale e referti tossicologici. Scatta il sequestro e l’iscrizione nel registro degli indagati per il destinatario che, innanzi al Tribunale del Riesame, dimostra di essere da anni un imprenditore del settore già giudicato plurime volte per la stessa condotta e sempre assolto (o archiviato) con tanto di restituzione della merce. Il Tribunale accoglie l’istanza difensiva e limita il sequestro soltanto ad alcuni campioni, necessari comunque per verificare il tenore di principio attivo psicotropo. Il tempo di due settimane e il prodotto torna nelle mani dell’imprenditore.
Il secondo
Dopo un controllo di polizia in diversi punti vendita, vengono sequestrate confezioni contenenti infiorescenze di canapa industriale. Questa volta, oltre all’imprenditore titolare dei negozi, vengono iscritti nel registro degli indagati anche i dipendenti presenti al momento della perquisizione. Si presenta al Tribunale tutta la documentazione attestante l’origine e la natura del prodotto sequestrato, così come del resto riportato sulle etichette di tutte le confezioni sequestrate, nonché la prova che il medesimo imprenditore, anni prima, aveva subito controlli e in tutti i casi la merce gli era stata restituita perché ritenuta “non stupefacente”. Il Riesame, però, conferma il sequestro, sostenendo la necessità di svolgere accertamenti tecnici. La decisione viene anche confermata dalla Cassazione che, anzi, ribadisce la necessità degli accertamenti tecnici, nonostante non si dubitasse della bontà delle analisi prodotte dalla parte. Dopo quattro mesi, la Procura ha restituito tutti i prodotti sequestrati.
Il terzo
Vengono sequestrate in un magazzino di una società infiorescenze di canapa industriale e tratti in arresto i legali rappresentanti e il dipendente presente sul luogo al momento del controllo. Anche in questo caso viene prodotta copiosa documentazione che dimostra l’attività trasparente della società e la natura e qualità della sostanza sequestrata, tutta con bassissime percentuali di principio attivo. Anche i primi riscontri della Procura confermano un basso tenore di THC, eppure il Tribunale, in sede di udienza di convalida, dispone gli arresti domiciliari. Passano una decina di giorni e il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso, rimettendo in libertà gli indagati, sottolineando la necessità di dover verificare compiutamente l’efficacia drogante della sostanza in sequestro. Così il Giudice delle Indagini Preliminari, prendendo in parola il Tribunale del Riesame, ordina immediatamente una perizia, con il fine proprio di verificare l’efficacia drogante.
Dopo una lunga e laboriosa attività (si trattava di oltre 300 Kg di sostanza) durata cinque mesi, il perito confermava l’assenza di efficacia drogante, anche in quei (pochi) reperti che sforavano di poco lo 0,6%. A questo punto si chiedeva l’archiviazione e la restituzione della merce, ma il Tribunale, volendo vederci più chiaro, rigettava la richiesta avanzata dalla Procura e fissava l’udienza in camera di consiglio: il tutto dopo quasi un anno. Dopo altri sei mesi, il Tribunale scioglieva la riserva archiviando il procedimento con restituzione della merce nel frattempo divenuta, dopo oltre due anni dal sequestro, inservibile a qualsiasi scopo.
LA VIA D’USCITA
Questi casi dimostrano come una legislazione contraddittoria (si vuole applicare il Testo unico sulle droghe a qualcosa che non è stupefacente), accompagnata da un uso “fisiologicamente” elastico delle misure cautelari, costituisca un’ingiustizia che, per non ripetersi come una litania, necessita dell’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Non potendo confidare nel nostro legislatore, né in un intervento della Corte costituzionale che ha sempre lasciato il tema dell’offensività in concreto al vaglio del giudice di merito, soltanto una pronuncia della Corte europea potrà chiarire se la canapa come prodotto agricolo debba ricomprendere tutte le sue parti, compresa l’infiorescenza.
Nel frattempo continuerà il far west: tra imbonitori delle folle, transfughi, sceriffi e banditi, certamente chi vorrà onestamente fare impresa in Italia in questo settore dovrà accettarne tutti i rischi, come se già essere titolari di partita iva non fosse sufficiente.


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